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[1]Ai servizi indicati nella detta Convenzione saranno aggiunti i seguenti:
- a)un terzo viaggio settimanale da Napoli e Messina e viceversa con approdi intermedi, mediante la sovvenzione di lire cinquemila al mese;
- b)un viaggio commerciale ogni due settimane da Cagliari a Portotorres e viceversa, con approdi intermedi, mediante la sovvenzione di lire quattromila al mese;
- c)un viaggio bigiornaliero fra Messina e Reggio e viceversa, colla sovvenzione di lire duemila al mese.
[2]Il servizio sotto la lettera c del presente articolo cessera' di essere esercitato, col preavviso di un mese da parte del Governo, dalla Navigazione Generale italiana, cessando la relativa sovvenzione, il giorno in cui andra' in vigore la convenzione prevista dalla legge del 28 febbraio 1892 n. 62.
Testo in vigore dal 7 luglio 1892 al 16 dicembre 2009
