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[1]Convenzione per la proroga dei servizi postali e commerciali marittimi

[2]Il Ministro delle poste e dei telegrafi, quello di agricoltura, industria e commercio, quello delle finanze e quello del tesoro, a nome dello Stato;

[3]I commendatori Domenico Gallotti e Giovanni Lagana', a nome della Navigazione generale italiana (Societa' riunite Florio e Rubattino), in virtu' di regolare mandato contenuto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 1892;

[4]Hanno concordato e stipulato quanto segue:

[5]Art. 1.

[6]Sono prorogati a tutto il 15 marzo 1893 i servizi marittimi contemplati dalla convenzione in data 23 settembre 1891, approvata colla legge del 24 dicembre di detto anno, n. 699, alle condizioni determinate dalla convenzione stessa.

Testo in vigore dal 7 luglio 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1892-06-30;318~art1 · fonte del testo

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