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La Societa' si obbliga:
- a)ad inalberare la bandiera nazionale;
- b)a pagare al Sultano di Zanzibar il canone annuo di rupie 120,000, o quella minor somma che venisse in seguito convenuta;
- c)a pagare le annualita' dovute ai Sultani di Obbia e di Alula, come e' detto all'art. 4;
- d)a conservare in regolari condizioni di manutenzione i fabbricati tutti che avra' ricevuto in uso dal Governo;
- e)a mantenere almeno 600 guardie per la sicurezza interna della colonia;
- f)ad amministrare la giustizia in base alle norme in vigore nelle citta' e nei territori che le vengono concessi in gestione;
- g)ad applicare gli atti generali di Berlino (26 febbraio 1885) e di Bruxelles (2 luglio 1890) per tutto quanto riguarda la tratta degli schiavi ed il commercio delle armi da fuoco e delle bevande spiritose;
- h)ad assumere il servizio postale in base alle condizioni stabilite dall'Unione Postale.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
