Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1899
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025. 346 parole tolte, 11 parole aggiunte in 11 capoversi.
Convenzione tolto: tra il Regio Governa e la Societa' anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana)
tolto: Premesso:
tolto: che fra il Regio Governo italiano e i signori cav. Giorgio Mylius, comm. dott. S. B. Crespi, cav. Angolo Carminati, quali delegati dai promotori della Societa' anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana), interveniva, il 15 aprile 1896, un accordo preliminare avente per oggetto la gestione del Benedir;
tolto: che successivamente aveva luogo, con istromento in data 25 giugno 1896, approvato dal Tribunale di Milano il 24 luglio 1896, la costituzione della Societa' anzidetta, e che del suddetto accordo vuole ora farsi constare in regolare atto tra il Governo e l'attuale rappresentanza legale della Societa';
tolto: Fra il Regio Governo, rappresentato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro e della marina, e i signori conte A. Sanseverino Vimercati, presidente; cav. Giorgio Mylius, vice presidente; cav. Angelo Carminati, amministratore delegato; comm. dott. S. B. Crespi, consigliere, componenti il Consiglio d'amministrazione della Societa', si conviene quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il Governo si obbliga di immettere la Societa' anonima commerciale italiana del Benadir (Somalia italiana), con sede in Milano, nella gestione delle citta' e dei territori del Benadir col rispettivo hinterland, si' e come la gestione stessa vi e' di fatto dal Governo esercitata; e cio' a rischio della Societa' e senza garantia.
tolto: La convenzione avra' effetto dal 1° maggio 1898.
tolto: Da parte sua la Societa' si obbliga di provvedere all'incremento civile e commerciale della colonia, dando conto particolareggiato di questa sua azione al Governo italiano, che avra' sempre il diritto di vigilare sull'operato della Societa'. Questa dovra' inoltre promuovere nei modi piu' opportuni la vita economica dei paesi concessile, eseguendo a tal uopo tutte le opere che credera' necessarie.
tolto: Il non essere prestabilito un programma particolareggiato dell'opera della Societa', valevole a raggiungere i fini sovra indicati non menoma l'obbligo suo legale di fare quanto potra' essere riconosciuto doveroso, avuto ad ogni cosa il debito riguardo, e cio' sotto le sanzioni di legge.
tolto: In caso di disaccordo la controversia sara' risoluta nei modi e forme di cui all'art. 17.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1899-12-31;466~convenzione-art1 · fonte del testo
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