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[1]il Governo dara' le miniere in libero e gratuito godimento alla Societa', con facolta' di trasferirne la concessione a terzi previo consenso del Governo medesimo se questi fossero stranieri. Il detto godimento e la detta concessione a terzi non avranno una durata superiore a quella della gestione della Societa'.
[2]Il Governo dara' pure alla Societa' la gratuita facolta' di occupare tutte le terre che saranno riconosciute demaniali alla presa di possesso da parte della Societa', e tutti quegli immobili dei quali esso abbia ottenuto o sia per ottenere il godimento o l'uso dal Sultano di Zanzibar. Delle dette terre la Societa' potra' fare concessioni in uso, per una durata non superiore a quella della sua gestione, a italiani, o ad indigeni dipendenti o residenti nella colonia. Potra' altresi' concederle a stranieri, purche' con durata non eccedente il periodo della sua gestione, e previa l'approvazione del Governo.
[3]Le concessioni che eccedano, per il tempo, la durata della gestione della Societa', tanto se da farsi a stranieri, come a italiani, spetteranno sempre al Governo, d'accordo con la Societa'.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
