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La Societa' avra' facolta' di ritirare dai depositi governativi, e possibilmente da quelli di Massana, al prezzo di costo, le armi e munizioni che il Governo riconoscera' strettamente necessarie per la sicurezza delle stazioni. Per altro alla Societa' stessa e' vietato qualsiasi commercio di armi.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
