Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il valore delle opere da rimborsarsi sara' determinato da tre arbitri. Ciascuna delle parti nominera' un arbitro; i due arbitri cosi nominati scaglieranno il terzo, e, nel caso di disaccordo nella scelta, questa sara' deferita al Presidente della Corte di Cassazione di Roma, ove sara' la sede arbitrale.
[2]Sara' del pari sottoposta al giudizio arbitrale qualunque contestazione di diritto privato fosse per sorgere fra il Governo e la Societa' nella esecuzione o interpretazione della presente convenzione.
[3]Agli arbitri e' data facolta' di giudicare anche come amichevoli compositori inappellabilmente, e senza formalita' di procedura.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
