Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Le opere stabili costruite per iniziativa ed a spese della Societa', e tali per la loro natura da migliorare le condizioni dell'esercizio, saranno allo scadere del contratto accettate dal Governo e pagate a prezzo di stima, sempreche' l'esecuzione delle opere ed i progetti relativi abbiano previamente riportata l'approvazione di esso, salvi sempre alla Societa', per le opere non accettate, i suoi diritti verso i terzi.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1899 al 9 maggio 2025
