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[1]Qualora il Governo volesse mettere, in tutto o in parte, in evidenza le Terme Diocleziane e restaurarle come monumento storico ed artistico, il Comune abbandonera' i locali da esso attualmente occupati, senza affacciare pretesa alcuna di indennita', purche' ad esso ne sia dato avviso un anno prima dell'effettivo inizio delle opere.

[2]Finche' il Comune continuera' a tenere i locali medesimi, considerata la loro connessione colle Terme, se ne servira' soltanto per i servizi pubblici, ai quali attualmente sono destinati, o ad altri di simile natura, e provvedera' a mantenerli in buono stato, di concerto col Ministero dell'istruzione.

[3]Nel caso si dovesse disporre per lo scopo indicato nella prima parte di questo articolo, dei locali occupati dall'Ospizio dei ciechi, il Governo dovra' provvederlo di un'altra sede conveniente.

Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1892-05-28;299~convenzione-art5 · fonte del testo

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