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A favore del comune di Roma e' derogato alla disposizione dell'articolo 1° della legge 25 marzo 1888 n. 5308, e gli e' accordata facolta' di applicare l'aliquota media del triennio 1884-1886 all'imposta erariale sui terreni e fabbricati in qualunque modo aumentata. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 marzo 1893, n. 170
1La L. 19 marzo 1893, n. 170 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La disposizione dell'art. 6 della legge 28 giugno 1892 n. 299, relativa ai provvedimenti a favore della citta' di Roma, si intende avere effetto a cominciare dal 1° gennaio 1892".
Testo in vigore dal 19 aprile 1893 al 16 dicembre 2009
