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A favore del comune di Roma e' derogato alla disposizione dell'articolo 1° della legge 25 marzo 1888 n. 5308, e gli e' accordata facolta' di applicare l'aliquota media del triennio 1884-1886 all'imposta erariale sui terreni e fabbricati in qualunque modo aumentata.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 19 aprile 1893
