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La somma assegnata e vincolata integralmente ed esclusivamente alla esecuzione ed al pagamento delle opere pubbliche governative, che il comune di Roma si e' assunto di costruire con la convenzione 14 novembre 1890, approvata con la legge 14 maggio 1881 n. 209 (serie 3ª), e' limitata a ventisei milioni e settecento mila lire.
Testo in vigore dal 30 giugno 1892 al 16 dicembre 2009
