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Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, la Societa', nel congruo limite di tempo che verra' assegnato, dovra' surrogarlo, ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilita' che la Societa' possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
