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[1]I piroscafi dovranno essere pronti alla navigazione il giorno in cui andra' in vigore la presente Convenzione.

[2]Per l'accettazione dei piroscafi, ed in qualunque circostanza, il Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina, nominera' apposita Commissione, la quale, nella visita dei piroscafi stessi, dovra' riconoscere se corrispondono alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile ed al relativo regolamento e se soddisfano alla necessita' del commercio ed ai patti contenuti nella presente.

Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-06-29;301~art6 · fonte del testo

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