Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministero delle poste e dei telegrafi avra' facolta', per ragioni politiche o di interesse postale e commerciale, di fare anticipare o ritardare le partenze e di autorizzare la Societa' ad approdi eccezionali, senza che la Societa' abbia diritto ad alcun compenso.
[2]Il Ministero delle poste e dei telegrafi potra', col concorso della Societa', sopprimere alcuni degli approdi stabiliti dall'art. 1 ed istituirne dei nuovi, senza che per cio' la sovvenzione debba subire variazioni.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
