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[1]Il servizio, cominciato fin dal 1° luglio 1904, durera' fino al 30 giugno 1908. S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza della Convenzione, quantunque il ritorno segua posteriormente.
[2]Il Governo, qualora la Societa' dimostrasse che i risultati finanziari dell'esercizio sono passivi, dovra' autorizzarla a sopprimere la linea, purche' la Societa' stessa faccia pervenire al Ministero delle poste e dei telegrafi analoga dichiarazione scritta, almeno tre mesi prima dello spirare di ciascuno dei quattro esercizi finanziari della durata del presente contratto, rinunciando alla sovvenzione e senza diritto ad alcun compenso.
[3]Rimane stabilito che, in qualunque tempo venga rimossa la dichiarazione di cui sopra, la Societa' dovra' continuare il servizio fino allo spirare dell'esercizio finanziario in corso.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
