Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]In corrispettivo del servizio di cui nella presente Convenzione, il Governo Corrispondera' alla Societa' la somma di lire cinquecentocinquantamila (L. 550,000) all'anno fatta deduzione delle eventuali penalita' e ritenute.
[2]La sovvenzione decorrera' dal 1° luglio 1904. Il pagamento pero' della sovvenzione stessa non si effettuera' se non quando sara' ultimato almeno uno dei tre piroscafi della stazzatura di circa 5000 tonnellate ciascuno, e con una velocita' non inferiore alle 15 miglia all'ora alle prove, piroscafi che la Societa', per dare lavoro ai cantieri italiani, si e' impegnata di costruire (per adibirli alle sue linee libere) e che sono ora in corso di costruzione.
[3]Il pagamento della sovvenziono suddetta avra' effetto ad annualita' compiute e cioe' dal 1° luglio 1905 per il periodo procedente, e cosi' di seguito di anno in anno per quelli successivi, fino al 1° luglio 1908.
[4]In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio, dovra' essere corrisposta alla Societa' l'intera sovvenzione come se il viaggio incominciato fosse stato compiuto.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
