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[1]Il personale di bordo dovra' indossare la divisa che, sulla proposta della Societa', sara' approvata dal Ministero delle poste e dei telegrafi, d'accordo con quello della marina.
[2]La Societa' dipendera', per ogni atto relativo alla presente Convenzione, dal Ministero delle poste e dei telegrafi.
[3]La fusione di detta Societa' con altra sussidiata, non sara' ammessa se non per R. decreto.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
