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La Societa' obbliga di retribuire convenientemente il personale di bordo in modo che i salari da essa pagati non siano inferiori alla media corrente pel porto di Genova. In caso d'inadempimento il Ministero delle poste e dei telegrafi determinera' la misura dei salari e fara' una ritenuta corrispondente all'ammontare sovvenzione.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
