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[1]La Societa' avra' la sua sede a Genova, ove pure avra' il suo domicilio legale per tutti gli effetti dalla presente Convenzione.
[2]La Societa' dovra' trasmettere annualmente al Ministero delle poste e dei telegrafi le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci con indicazione degli introiti, nonche' una relazione tecnica ed economica dall'esercizio annuale dell'impresa.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
