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[1]Il servizio stabilito nel precedente articolo sara' eseguito con piroscafi della velocita' non inferiore a 12 miglia all'ora in navigazione e della portata non inferiore a 3000 tonnellate di registro lordo.
[2]Essi saranno di assoluta proprieta' della Societa', dovranno essere di costruzione nazionale, ed il loro numero sara' tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
