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[1]All'atto della sottoscrizione della presente Convenzione la Societa' dovra' prestare una cauzione di lire cinquantamila in cartelle del Debito pubblico italiano, od in numerario da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti.
[2]A garanzia poi dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la Societa' dovra', prima dello svincolo della cauzione suaccennata, vincolare a favore del Governo, e fino alla concorrenza della somma di lire duecentomila, un piroscafo, mediante oppignorazione, con regolare atto notarile, costituendo il pegno. Detto piroscafo dovra' essere assicurato presso Societa' accettate dal Governo per un prezzo che garantisca l'importo della cauzione.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
