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[1]Nel caso d'interruzione del servizio, il Governo potra' con semplice lettera o nota stragiudiziale, eccitare i concessionari ad eseguirlo secondo le norme prescritte dalla presente Convenzione, tale invito avra' efficacia di formale e legale costituzione in mora.
[2]Quando nonostante tale invito si verificassero nuove interruzioni, sara' in facolta' del Governo di chiedere la risoluzione del contratto che potra' essere, per questo solo motivo, pronunciata dal tribunale competente.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
