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[1]In caso di guerra, blocco, o quarantena, il Ministero delle poste e dei telegrafi avra' facolta' di ridurre o modificare i viaggi nel limite della percorrenza normale o di sospenderli.
[2]In caso di riduzione o modificazione, sara' corrisposto alla Societa' l'intero compenso di cui all'art. 27.
[3]In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate, la sovvenzione sara' ridotta del 50 per cento.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
