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[1]La Societa' si obbliga di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

[2]Il Governo avra' diritto di noleggiare, per servizi straordinari dello Stato, i piroscafi della Societa' adibiti a questo servizio, completamente armati.

[3]Per la durata del noleggio il Governo corrispondera' alla Societa':

[4]1° il 6 per cento sul valore attuale del piroscafo;

[5]2° la quota proporzionale di ammortamento;

[6]3° il rimborso delle spese vive, compresa l'assicurazione.

[7]Il materiale dovra' essere restituito nelle condizioni in cui fu consegnato, salvo il deprezzamento normale.

Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-06-29;301~art14 · fonte del testo

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