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[1]La Societa' dovra', d'accordo con le Amministrazioni ferroviarie nazionali, stabilire le tariffe speciali cumulative per facilitare l'esportazione dei prodotti industriali italiani e l'introduzione in Italia delle materie prime necessarie all'industria, nonche' i trasporti in transito da e per l'estero. La Societa' procurera' di stabilire servizi cumulativi con altre Societa' di navigazione italiane ed estere.

[2]In caso che entro un anno dall'assunzione del servizio la Societa' non abbia potuto per colpa altrui ottemperare alle disposizioni suaccennate, i patti e le condizioni del servizio cumulativo saranno fissati dal Governo, che provvedera' opportunamente.

[3]La Societa' si obbliga di trasportare gratuitamente, fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio, piccoli colli di campioni con le modalita' da determinarsi.

[4]La Societa', infine, si obbliga di trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gli indigenti che vengono in Italia per prestare servizio militare e che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.

Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-06-29;301~art13 · fonte del testo

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