Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La Societa' ha l'obbligo del trasporto gratuito dei dispacci e dei pacchi postali ordinari, raccomandati, con assegno, con dichiarazione di valore ed assicurati di qualunque specie, forma e peso, consegnati da qualunque ufficio postale sia nazionale che estero, per qualsiasi destinazione.

[2]In caso di perdita, manomissione, od avaria dei dispacci e dei pacchi suaccennati, la Societa' dovra' indennizzare l'Amministrazione delle poste di quanto essa e' obbligata verso i terzi.

[3]A bordo di ciascun piroscafo l'Amministrazione delle poste potra' collocare una cassetta per la impostazione delle corrispondenze, e la Societa' avra' l'obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

[4]I dispacci ed i pacchi postali a Genova saranno ricevuti e consegnati all'ufficio postale del porto e negli scali esteri alle banchine di sbarco od agli uffici doganali.

Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-06-29;301~art11 · fonte del testo

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