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[1]Se durante la concessione si perdesse qualche piroscafo, la Societa' dovra' provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti in modo che non avvengano interruzioni.
[2]Tale piroscafo dovra' essere accettato dalla Commissiono di visita. Pel ritardo a rimpiazzare il piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, la Societa' sara' passibile di una multa di L. 100 per ogni giorno.
[3]In caso di necessita', per riparazioni e per ordinaria manutenzione e per non piu' di due viaggi all'anno, potra' essere consentito di adibire eccezionalmente alla linea un piroscafo, gia' appartenente al naviglio nazionale, all'atto della ratifica della presente Convenzione, e che sempre rivestendo le condizioni richieste dall'art. 2 per riguardo alla proprieta' assoluta nella Societa', al tonnellaggio, alla velocita' e alla classificazione nella prima classe del registro italiano, non abbia tutte le altre condizioni richieste dal suddetto art. 2 e dal successivo art. 5. Questa straordinaria sostituzione dovra' essere richiesta, caso per caso, al Ministero dalla Societa'.
Testo in vigore dal 7 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
