Art. 5
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[1]Divieto di introdurre variazioni nei piani approvati. -
[2]La Concessionaria non potra' introdurre variazioni nel tracciato planimetrico, nella altimetria e nelle dimensioni della strada ferrata risultanti dai progetti particolareggiati approvati dal Ministero.
[3]Pero' quando nell'atto della costruzione emergesse la necessita' o la convenienza di introdurre qualche modificazione al tracciato predetto potra' il concessionario farne proposta al Ministero, alle cui decisioni dovra' ottemperare.
[4]Non potra' altresi' variare senza previa autorizzazione del Ministero alcun dettaglio dei progetti particolareggiati presentati ed approvati.
Testo in vigore dal 6 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
