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[1]Divieto di introdurre variazioni nei piani approvati. -

[2]La Concessionaria non potra' introdurre variazioni nel tracciato planimetrico, nella altimetria e nelle dimensioni della strada ferrata risultanti dai progetti particolareggiati approvati dal Ministero.

[3]Pero' quando nell'atto della costruzione emergesse la necessita' o la convenienza di introdurre qualche modificazione al tracciato predetto potra' il concessionario farne proposta al Ministero, alle cui decisioni dovra' ottemperare.

[4]Non potra' altresi' variare senza previa autorizzazione del Ministero alcun dettaglio dei progetti particolareggiati presentati ed approvati.

Testo in vigore dal 6 giugno 1876 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1876-05-21;3139~art5 · fonte del testo

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