Art. 14
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[1]Stazioni e stabilimenti accessori.
[2]Le stazioni saranno stabilite nelle localita' qui appresso indicate:
[3]1° Stazione di Nole;
[4]2° Stazione di Mathi;
[5]3° Stazione capolinea di Lanzo.
[6]Quando il Governo ne ravvisi la convenienza si fara' una fermata presso la strada provinciale in rapporto all'abitato di Balangero.
[7]Le stazioni saranno provvedute di tutte le fabbriche e degli stabilimenti accessori richiesti dalla prontezza, e regolarita' del servizio della strada ferrata e corredate dei necessari binari di percorso, di recesso e di deposito.
[8]Le sale di aspetto avranno una ampiezza proporzionata al concorso dei viaggiatori ed il loro corredo sara' conveniente a seconda delle diverse classi cui vengono destinate.
[9]Oltre agli altri mobili dovranno essere provvedute di un orologio, collocato in modo visibile al pubblico.
Testo in vigore dal 6 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
