Art. 13
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 1876 al 16 dicembre 2009. 258 parole tolte, 23 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Traversate a livello.
tolto: L'incrociamento delle vie ordinarie con la strada ferrata dovra' eseguirsi sotto un angolo che non sia minore di 45°, a meno che per circostanze eccezionali non venga dall'Amministrazione superiore riconosciuta la necessita di ammettere un angolo piu' piccole.
tolto: I cancelli e le barriere di cui dovranno essere munite le traversate a livello da ambo i lati della strada ferrata saranno distanti almeno metri 3 50 dalla ruotaia piu' vicina.
tolto: Dette chiusure dovranno lasciare la larghezza libera di varco misurata a squadra della strada attraversata dai quattro ai sei metri secondo la maggiore o minore importanza della strada medesima.
tolto: Questa larghezza di varco nelle strade vicinali o private ed in quelle non carreggiabili sara' da metri due a metri quattro al piu'.
tolto: In detti passaggi ambo le rotaie saranno munite di controrotaie di ferro la larghezza delle quali dovra' eccedere di circa metri 1 50 la larghezza libera del passaggio.
tolto: Si dara' accesso a questi passaggi mediante rampe di inclinazione piu' o meno dolce secondo l'importanza delle esistenti strade e previi i necessari accordi con le Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione ai termini di legge; la tratta che attraversa la ferrovia sara' orizzontale.
tolto: Fra il piano della via e ciascuna rampa vi dovra' essere un pianerottolo orizzontale o quasi di larghezza sufficiente perche' vi si possano comodamente soffermare i veicoli.
tolto: L'inclinazione delle rampe non potra' superare il cinque per cento tranne nei casi eccezionali, e con autorizzazione dell'autorita' competente.
tolto: Dette rampe saranno poi coperte di acconci materiali, in conformita' dei tronchi continuativi delle strade medesime.aggiunto: Capitolato-art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1876-05-21;3139~art13 · fonte del testo
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