Art. 8
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[1]- Raggio delle curve, intervalli, rettilinei fra due curve di flesso contrario e pendenza massima.
[2]Le curve del tracciato non potranno avere il raggio minore di metri trecento, pero' all'entrata delle stazioni il raggio potra' essere ridotto a duecento metri.
[3]Tra le curve di flesso contrario dovra' essere interposto un tratto rettilineo di cinquanta metri almeno. Le pendenze non oltrepasseranno il diciotto per mille.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
