Art. 5
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[1]- Limite di tempo assegnato per la presentazione degli studi particolareggiati.
[2]Il concessionario dovra' presentare all'approvazione del Governo in doppio esemplare gli studi particolareggiati della linea principale e del tronco di congiungimento, di cui all'articolo 1, nel termine di mesi quattro per la parte compresa fra la fermata della Bovisa e Cesano-Maderno, e di mesi otto per la parte da Cesano-Maderno ad Erba, e pel tronco di congiungimento fra le stazioni di Seveso e Camnago.
[3]Tali termini saranno computati dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno della legge che approvera' questa concessione.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
