Art. 40
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]- Stabilimento delle linee telegrafiche.
[2]Il Governo avra' diritto di stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo la ferrovia concessa, ovvero di appoggiare i fili delle sue linee sui pali della linea costrutta dal concessionario.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
