Art. 38
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009. 431 parole tolte, 24 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: - Servizio di posta.
tolto: Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo sara' fatto gratuitamente dal concessionario alle condizioni seguenti:
tolto: 1° Tanto sui treni ordinari dei viaggiatori e mercanzie quanto in quelli celeri, diretti, omnibus e misti che saranno designati dal Governo, il concessionario dovra' riservare gratuitamente un compartimento speciale pei bisogni del servizio postale, e per contenere anche gli agenti incaricati di questo servizio;
tolto: 2° Se il volume delle corrispondenze e degli oggetti di cui sopra e le circostanze del servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, o se l'Amministrazione delle poste volesse stabilire degli uffizi postali ambulanti, il concessionario sara' obbligato di fare il trasporto con qualsivoglia treno, sia di andata che di ritorno, anche di detti veicoli in cui prenderanno posto gli agenti postali, in quel numero che sara' stabilito dalla Direzione generale delle poste.
tolto: I vagoni postali da eseguirsi secondo i modelli forniti dalla Amministrazione delle poste potranno essere costrutti e dovranno sempre essere mantenuti e riparati dal concessionario, mediante il rimborso delle spese da liquidarsi;
tolto: 3° L' Amministrazione delle poste non potra' pretendere alcun cambiamento ne' negli orari, ne' nel corso e nelle fermate dei convogli;
tolto: 4° Quando vi siano treni speciali in partenza, la Amministrazione delle poste potra' valersene per il trasporto dei dispacci postali, e del corriere o degli uffizi postali ambulanti;
tolto: 5° Quando l'Amministrazione delle poste domandi essa un convoglio speciale, il concessionario avra' diritto di aggiungervi vetture per viaggiatori di ogni classe e vagoni pel trasporto di merci a grande velocita', purche' il servizio postale non ne sia pregiudicato;
tolto: 6° Il peso delle vetture pel servizio delle poste non potra' col carico eccedere ottomila chilogrammi;
tolto: 7° Ove sara' permesso dalle esigenze del servizio della strada ferrata, il concessionario dovra' fornire gratuitamente un locale per ufficio postale, e per deposito delle valigie;
tolto: 8° L'Amministrazione delle poste in tutti i treni in cui essa non avra' ufficiali propri, potra' richiedere al concessionario che i capi-convoglio ricevano essi i pacchi di lettere e dispacci per consegnarli ai capi-stazione, i quali ne faranno per parte loro consegna a quegli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste che saranno incaricati di venirli a ricevere nelle stazioni medesime.
tolto: Le norme che dovranno regolare questo servizio saranno stabilite di comune accordo.
tolto: 9° L'Amministrazione delle poste potra' stabilire a sue spese gli stanti, e gli apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, a condizione pero' che questi stanti ed apparecchi per la loro natura e disposizione non siano d'impedimento ne' di pericolo alcuno alla circolazione dei convogli, ne' al servizio delle stazioni.aggiunto: Allegato II.-art. 38 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3881~art38 · fonte del testo
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