Art. 37
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[1]- Trasporto gratuito dei funzionari governativi incaricati della sorveglianza dell'esercizio.
[2]I pubblici funzionari incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno e di controllare la gestione del concessionario, verranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli. A tale effetto il concessionario ricevera' dal Ministero dei lavori pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, sulla linea concessa, o dei biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sara' indicata la classe della vettura di cui il funzionario potra' valersi.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
