Art. 35
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[1]- Numero dei convogli ed orari.
[2]Il servizio della strada ferrata per i viaggiatori e per le merci sara' fatto col numero dei convogli e con gli orari che, sentito il concessionario, verranno dal Ministero dei Lavori Pubblici determinati.
[3]Questi convogli pero' non potranno essere in nessun caso meno di due al giorno e ciascuno per andata e ritorno.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
