Art. 14
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[1]- Remozione degli stagni d'acqua.
[2]Rimane il concessionario obbligato a rimuovere a proprie spese tutti i ristagni d'acqua che in dipendenza della costruzione della ferrovia potessero formarsi a danno della pubblica salute nelle campagne adiacenti e nelle vicinanze della strada ferrata.
[3]Quando il concessionario, a seguito di ordini della competente autorita' governativa, non avesse operata la rimozione degli stagni, l'autorita' stessa potra' provvedere d'ufficio a maggiori spese del concessionario.
Testo in vigore dal 21 giugno 1877 al 16 dicembre 2009
