Art. 2 (Convenzione)
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E' fatta facolta' ai concessionari di cedere la presente concessione sotto i medesimi patti ad una Societa' anonima da costituirsi a norma dell'articolo 295 della legge sui lavori pubblici, o ad una Societa' anonima costituita da accettarsi dal Governo e che presenti pure le garanzie volute dallo stesso articolo della legge.
Testo in vigore dal 7 giugno 1876 al 16 dicembre 2009
