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[1]Convenzione per la costruzione e l'esercizio di un tronco di ferrovia da Treviglio a Rovato per Romano e Chiari.
[2]Essendosi verificata la condizione prevista dall'articolo 16 del capitolato annesso alla convenzione 30 giugno 1864, in forza della quale il Governo poteva obbligare la Societa' delle Ferrovie dell'Alta Italia a costruire ed esercitare una linea diretta fra le stazioni di Treviglio e Coccaglio, il Regio Governo invitava la Societa' medesima a presentare il relativo progetto di esecuzione.
[3]Le prime operazioni intraprese all'uopo sul terreno fecero pero' riconoscere che con una linea diretta fra le suindicate stazioni non si sarebbe ottenuto pienamente l'intento cui mirava la sua concessione, quello cioe' di abbreviare, per quanto fosse possibile, la lunghezza del transito sulla linea principale Milano-Venezia, mentre un tale scopo avrebbe potuto essere raggiunto tracciando quella linea piu' al basso in direzione di Romano e Chiari, con che si sarebbe altresi' provveduto assai meglio ai bisogni dei molti centri di popolazione sparsi in quel territorio.
[4]Siccome pero' questa soluzione non troverebbe appoggio nel tenore della convenzione 25 giugno 1860, approvata per legge, poiche' la nuova linea andrebbe ad accordarsi coll'esistente non piu' a Coccaglio, ma nelle vicinanze di Rovato, cosi' fra il Regio Governo, rappresentato da S. E. il commendatore Marco Minghetti, Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e da S. E. il commendatore Silvio Spaventa, Ministro dei Lavori Pubblici, e la Societa' delle Ferrovie dell'Alta Italia, rappresentata dal signor commendatore Mattia Massa, come da mandato speciale di procura del Consiglio d'amministrazione in data 7 giugno corrente, ricevuto a Milano dal notaio Lazzati e qui unito.
[5]Fu convenuto quanto segue:
[6]Art. 1.
[7]La Societa' delle Ferrovie dell'Alta Italia si obbliga di costruire e di esercitare una linea da Treviglio a Rovato in sostituzione dell'altra da Treviglio a Coccaglio cui si riferiscono le convenzioni 25 giugno 1860 e 30 giugno 1864, approvate rispettivamente colle leggi 8 luglio 1860 e 14 maggio 1865.
Testo in vigore dal 24 luglio 1875 al 16 dicembre 2009
