Art. 6 (Convenzione)
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La garanzia chilometrica che lo Stato accorda alla Societa'. sara' applicata, a partire dal giorno in cui sara' aperta al servizio dei viaggiatori e delle merci a grande e piccola velocita', a ciascuna delle Sezioni indicate nell'articolo 6 del capitolato.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
