Art. 2 (Convenzione)
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[1]Assume inoltre il concessionario l'obbligo di costituire, entro sei mesi dalla data in cui sara' reso definitivo quest'atto, una Societa' anonima, il cui capitale sociale sara' determinato dal Governo in base a dettagliate perizie che esso concessionario dovra' presentare all'approvazione del Ministero per dimostrare la spesa occorrente all'eseguimento dell'opera.
[2]Il capitale occorrente sara' realizzato per non meno di un terzo in azioni, ed il rimanente in obbligazioni.
[3]La Societa' avra' sede nella capitale del Regno, ove il concessionario, fino alla costituzione di essa, elegge domicilio presso la Banca generale di Roma.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
