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[1]Il concessionario non potra' introdurre variazione alcuna ne' al tracciato planimetrico ed altimetrico, ne' alle dimensioni della ferrovia risultanti dai progetti particolareggiati dopo approvati dal Ministero.
[2]Pero' quando nell'atto della costruzione emergesse la necessita' o la convenienza di introdurre qualche modificazione al tracciato predetto, potra' il concessionario farne la proposta al Ministero, alle di cui decisioni dovra' ottemperare.
[3]Non potra' altresi' variare senza previa autorizzazione del Ministero alcun dettaglio dei progetti particolareggiati presentati ed approvati a senso dell'art. 4.
Testo in vigore dal 12 luglio 1872 al 16 dicembre 2009
