Art. 3 (Convenzione)
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[1]Il comune e la provincia di Parma pongono per condizione al loro contributo che la spesa per l'erezione della clinica chirurgica che va a carico dello Stato in conseguenza dei contributi degli Enti locali suesposti, non risulti ad opera compiuta inferiore a L. 72,000.
[2]Qualora l'onere del Governo risultasse minore, il Governo si obbliga a contribuire nelle ulteriori spese per il migliore funzionamento della clinica chirurgica per la somma residua fino a portare il suo contributo all'indicata somma di L. 72,000.
Testo in vigore dal 21 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
