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[1]Il comune e la provincia di Parma pongono per condizione al loro contributo che la spesa per l'erezione della clinica chirurgica che va a carico dello Stato in conseguenza dei contributi degli Enti locali suesposti, non risulti ad opera compiuta inferiore a L. 72,000.

[2]Qualora l'onere del Governo risultasse minore, il Governo si obbliga a contribuire nelle ulteriori spese per il migliore funzionamento della clinica chirurgica per la somma residua fino a portare il suo contributo all'indicata somma di L. 72,000.

Testo in vigore dal 21 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;361~convenzione-art3 · fonte del testo

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