Art. 17 (Convenzione)
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Il Governo, in senso al disposto dell'art. 184 della legge 20 novembre 1859, numero 3754, riconosce di pubblica utilita' le opere contemplate nella presente convenzione, e la Societa' godra' di tutti i vantaggi e conseguenze che ne derivano.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
