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[1]Le coperture degli edifizi servienti al passaggio d'acque qualunque od al ristabilimento delle comunicazioni intersecate a traverso delle strade ferrate, saranno a volte murali, sia laterizie, sia di buone pietre, oppure ad impalcature di ferro o ghisa sono rette da travi o da centini dello stesso metallo.
[2]Verranno permesse le coperture in lastroni di pietra di conveniente spessezza per le sole luci di non maggiore larghezza di sessanta centimetri, od anche per quelle della larghezza di un metro quando tra esse coperture e la sede del massicciato sia interposto un considerevole strato di terra.
[3]Il punto supremo della schiena delle coperture non dovra' mai trovarsi a livello piu' alto di quello della sede del massicciato.
[4]Sono eccettuati i casi delle impalcature di ferro a ghisa nei quali i sostegni dell'armamento potranno far corpo immediato con quelli di esse impalcature.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
