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La costruzione in pietre a secco sara' ammessa pei muri di sostegno delle terre superiori alla strada, e pei rivestimenti inclinati delle scarpe cosi' dei rinterri come degli sterri, quando abbiansi materiali di forme e dimensioni convenienti per una lodevole stabilita'. In caso contrario le dette opere saranno fatte in muratura in calce, come lo saranno sempre i muri di sostegno dei rinterri. Nella determinazione della spessezza media dei muri di sostegno cosi' superiori come inferiori, si terra' per norma ch'essa non riesca minore della quarta parte dell'altezza della massa spingente se saranno in calce, ne' minore della terza parte se saranno a secco.

Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~art61 · fonte del testo

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