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I materiali degli sterri, che non si volessero o non si potessero impiegare nei rilevati, ne' avessero le condizioni necessarie per un lodevole impiego nel massicciato o nelle opere d'arte, saranno depositati fuori della strada ferrata in siti da cui non possano ricadervi, od in cui non possano nuocere al buon regime dei fiumi, torrenti e rivi, od alle proprieta' adiacenti, ne' alla buona conservazione dei porti o spiaggie.

Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~art58 · fonte del testo

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