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[1]Cosi' nel caso contemplato nell'articolo precedente, come in qualsivoglia altro caso in cui, tanto nello studio e compilazione dei progetti, quanto nell'esecuzione delle opere, nascessero difficolta' o controversie riguardo all'intelligenza od all'eseguimento delle disposizioni dell'atto di concessione e del presente capitolato, la Societa' concessionaria dovra' dapprima rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici per conoscerne le deliberazioni, alle quali se essa Societa' non estimasse di uniformarsi, si ricorrera' al giudizio d'arbitri.
[2]Gli arbitri saranno tre, due nominati rispettivamente da ciascuna delle parti, ed il terzo dai due arbitri, appena seguita la loro nomina.
[3]Questi arbitri pronuncieranno a maggioranza di voti, ed i pronunciati dei medesimi saranno inappellabili.
[4]La parte che domandera' l'arbitramento notifichera' all'altra la scelta del proprio arbitro, invitandola a nominare il suo. Qualora questa non aderisca all'invito entro dieci giorni, il secondo arbitro sara' nominato a semplice istanza dell'altra parte dal tribunale di commercio della capitale del Regno. Questo stesso tribunale nominera' pure il terzo arbitro pel caso in cui i due primi arbitri non convengano nella scelta del medesimo.
[5]Il secondo arbitro sara' nominato ad istanza della parte piu' diligente, legalmente comunicata all'altra parte, e fra cinque giorni da questa comunicazione.
Testo in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009
