Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1861
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1861 al 16 dicembre 2009. 229 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La direzione e sopravveglianza alla costruzione contemplate nella presente concessione saranno assunte dal Governo il quale le esercitera', col mezzo de' suoi Ingegneri e del personale tecnico da essi dipendente, colle norme vigenti per tutti gli appalti di opere pubbliche che vengono costrutte per conto dello Stato.
tolto: Tale direzione e sopravveglianza avra' per iscopo di riconoscere l'andamento delle opere, e di esigerne la buona esecuzione in conformita' delle migliori regole dell'arte, delle disposizioni dei decreti ministeriali di approvazione dei progetti e delle prescrizioni del presente capitolato. Essa pero' non impedira' all'appaltatore di procedere nella distribuzione e condotta dei lavori nel modo che gli suggerira' la sua industria, purche' questo modo non solo non sia in opposizione alle disposizioni della convenzione del 30 aprile 1861, ma sia tale da guarentire insieme alla stabilita' e durevolezza delle opere, la loro convenienza alla propria destinazione.
tolto: Quando gl'Ingegneri direttori riconoscono che l'eseguimento delle opere non proceda in conformita' dei preaccennati principii, se l'appaltatore non si prestera' alle riforme che dai medesimi gli verranno ingiunte, potranno essi ordinare la sospensione del suddetto eseguimento. E se a siffatto riguardo insorgessero questioni, la decisione loro avra' luogo nel modo che sara' prescritto all'articolo susseguente. La qual decisione, ove riesca all'appaltatore contraria, e questi cio' non ostante persista negli anteriori suoi procedimenti, potra' il Ministero dei lavori pubblici addivenire all'esecuzione d'uffizio anche a maggiori spese dell'appaltatore medesimo.aggiunto: Capitolato-art. 43 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1861-07-28;155~art43 · fonte del testo
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